BANDO: Condizioni e modalità di attuazione della Moratoria Regionale
BANDO
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Condizioni e modalità di attuazione della Moratoria Regionale
Accordo,
contenente misure per il credito alle PMI, tra il Ministero dello Sviluppo
Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti , il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, i rappresentanti dell'ABI e delle Associazioni
d'impresa
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BENEFICIARI
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Piccole e medie imprese, come definite dalla
normativa comunitaria, che alla data della presentazione della domanda
risultino “in bonis” e pertanto, non abbiano posizioni debitorie classificate
da Finlombarda S.p.A. come “sofferenze, partite incagliate, o esposizioni
ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, né
procedure esecutive in corso. Possono beneficiare degli interventi le PMI
operanti in Italia e appartenenti a tutti i settori.
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OPERAZIONI
AMMISSIBILI
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1.
Operazioni di sospensione dei finanziamenti:
operazioni
di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei
finanziamenti a medio-lungo termine (mutui).
1.1
Condizioni per l’accesso alla sospensione dei finanziamenti:
a)
sono ammissibili alla richiesta di sospensione i finanziamenti in essere alla
data del 28 febbraio 2012;
b)
sono ammissibili alla richiesta di sospensione (per la parte di quota
capitale) i finanziamenti che non abbiano già fruito di analogo beneficio ai
sensi dell’Avviso comune per la sospensione di debiti alle PMI del 3 agosto
2009, dell’Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011 nonché della
“moratoria regionale” di cui alle DGR n.10671 del 2 dicembre 2009, DGR 370
del 5 agosto 2010 e DGR n.1467 del 30 marzo 2011;
c)
le imprese beneficiarie dei finanziamenti oggetto di sospensione non devono
avere posizioni debitorie classificate come in “sofferenza, partite
incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti” da
oltre 90 giorni, né avere procedure esecutive in corso;
d)
le rate oggetto di richiesta di sospensione devono essere in scadenza o già
scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla
data di presentazione della domanda da parte dell’impresa;
e)
le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di
ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono
corrisposti alle scadenze originarie;
f)
le operazioni di sospensione non comportano l’applicazione di commissioni e
spese di istruttoria salvo eventuali costi sostenuti da Finlombarda nei
confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di
sospensione;
g)
le operazioni di sospensione non comportano un aumento dei tassi di interesse
praticati rispetto al contratto originario;
h)
in presenza di garanzie che assistono i finanziamenti, l’estensione delle
stesse, per il periodo di ammortamento aggiuntivo, è condizione necessaria ai
fini della realizzazione dell’operazione;
i)
le operazioni di sospensione vengono effettuate senza richiesta di garanzie
aggiuntive;
j)
le rate sospese, per la sola quota capitale, vengono ammortizzate
utilizzando, oltre che lo stesso tasso contrattuale, anche la stessa
periodicità;
k)
l’impresa sia in possesso di adeguate prospettive economiche e di continuità
aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale
congiuntura negativa;
l)
le richieste di attivazione della sospensione devono essere presentate dalle
imprese entro il 31 dicembre 2012.
2.
Operazioni di allungamento dei finanziamenti:
Operazioni
di allungamento della durata dei finanziamenti per un periodo massimo pari al
100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non superiore
ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari.
2.1
Condizioni per l’accesso all’allungamento della durata dei finanziamenti:
a)
sono ammissibili alla richiesta di allungamento i finanziamenti in essere
alla data del 28 febbraio 2012;
b)
sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i finanziamenti che
abbiano fruito della sospensione prevista dall’Avviso comune per la
sospensione di debiti del 28 febbraio 2012 ed anche della presente “moratoria
regionale”.
c)
sono ammissibili alla richiesta di allungamento i finanziamenti che non
abbiano già fruito di analogo beneficio ai sensi dell’Accordo per il credito
alle PMI del 16 febbraio 2011 nonché della “moratoria regionale” di cui alla
DGR n.1467 del 30 marzo 2011;
d) le
imprese beneficiarie dei finanziamenti oggetto di allungamento non devono
avere posizioni debitorie classificate come in “sofferenza, partite
incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti” da
oltre 90 giorni, né avere procedure esecutive in corso;
e)
nel periodo di sospensione dell’ammortamento del mutuo, l’impresa deve aver
pagato con regolarità gli interessi e, se del caso, avere, alla fine del
periodo di sospensione, ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento
del finanziamento;
f)
l’impresa può richiedere l’allungamento solo al termine del periodo di
sospensione dell’ammortamento del mutuo;
g)
le operazioni di allungamento non comportano un aumento dei tassi di
interesse praticati rispetto al contratto originario il cui periodo residuo
di ammortamento, comprensivo del periodo di allungamento, non risulti
superiore a 3 anni;
h)
le operazioni di allungamento dei termini non comportano l’applicazione di
commissioni e spese di istruttoria salvo eventuali costi sostenuti da
Finlombarda nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle
operazioni di allungamento;
i)
le operazioni di allungamento dei termini vengono effettuate senza richiesta
di garanzie aggiuntive;
j)
in presenza di garanzie che assistono i finanziamenti, l’estensione delle
stesse, per il periodo di ammortamento aggiuntivo, è condizione necessaria ai
fini della realizzazione dell’operazione;
k)
l’impresa sia in possesso di adeguate prospettive economiche e di continuità
aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale
congiuntura negativa;
l)
le richieste di attivazione dell’allungamento devono essere presentate dalle
imprese entro il 31 dicembre 2012; qualora a tale data il finanziamento
dovesse trovarsi ancora in fase di sospensione, le richieste di attivazione
dell’allungamento potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013.
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SCADENZA
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Le richieste dovranno essere presentate dalle
imprese entro
il 31 dicembre 2012.
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LINK
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