Commenti

  1. A proposito di CROCIFISSO POSTO UNA SENTENZA:

    Il principio di laicità proprio dello Stato italiano non comporta l'illegittimità delle determinazioni delle autorità scolastiche di esporre il crocefisso nelle aule di insegnamento, attesa, da un canto, la relativa indeterminatezza di contenuto di detto principio, che ha trovato differenziate realizzazioni nelle diverse nazioni e, d'altro canto, soprattutto perché il crocefisso, esposto al di fuori dei luoghi di culto e, in particolare, in ambienti educativi, non assume significato discriminatorio sotto il profilo religioso, ma rappresenta e richiama, in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo), l'origine religiosa di valori civilmente rilevanti, e segnatamente di quei valori che ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile, quali i valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana.
    (Conferma Tar Veneto, sez. III, n. 1110 del 2005).

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  2. sempre RIGUARDO IL CROCIFISSO ALTRE DUE SENTENZE:
    Il principio di libertà religiosa, collegato al principio di uguaglianza, importa che a nessuno può essere imposta per legge una prestazione od un comportamento di contenuto religioso, ovvero contrastante con i suoi convincimenti in materia di trascendenza e di culto, nonché di libertà di pensiero. La presenza di un simbolo passivo come il crocefisso, vale a dire di un simbolo per il quale non è possibile individuare una sua intrinseca forza od incidenza coercitiva, e che non è connesso ad un comportamento attivo (giuramenti o segni) da parte di soggetti di diverse convinzioni religiose o di libertà di pensiero, non appare circostanza atta a costringere ad atti di fede e ad atti e comportamenti contrari alle proprie convinzioni religiose od atee e tale da essere, quindi, in contrasto con il principio di libertà religiosa.
    Tribunale L'Aquila, 01 aprile 2005
    ***
    Le norme dell'art. 118 r.d. 30 aprile 1924 n. 965 e l'all. C al r.d. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevedono l'esposizione del Crocefisso nelle aule scolastiche non possono essere considerate implicitamente abrogate dalla nuova regolamentazione concordataria sull'insegnamento della religione cattolica.
    Consiglio Stato , sez. II, 27 aprile 1988, n. 63

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