BANDO: Condizioni e modalità di attuazione della Moratoria Regionale


BANDO
Condizioni e modalità di attuazione della Moratoria Regionale
Accordo, contenente misure per il credito alle PMI, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti , il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i rappresentanti dell'ABI e delle Associazioni d'impresa
BENEFICIARI
Piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, che alla data della presentazione della domanda risultino “in bonis” e pertanto, non abbiano posizioni debitorie classificate da Finlombarda S.p.A. come “sofferenze, partite incagliate, o esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Possono beneficiare degli interventi le PMI operanti in Italia e appartenenti a tutti i settori.
OPERAZIONI AMMISSIBILI
1. Operazioni di sospensione dei finanziamenti:
operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (mutui).
1.1 Condizioni per l’accesso alla sospensione dei finanziamenti:
a) sono ammissibili alla richiesta di sospensione i finanziamenti in essere alla data del 28 febbraio 2012;
b) sono ammissibili alla richiesta di sospensione (per la parte di quota capitale) i finanziamenti che non abbiano già fruito di analogo beneficio ai sensi dell’Avviso comune per la sospensione di debiti alle PMI del 3 agosto 2009, dell’Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011 nonché della “moratoria regionale” di cui alle DGR n.10671 del 2 dicembre 2009, DGR 370 del 5 agosto 2010 e DGR n.1467 del 30 marzo 2011;
c) le imprese beneficiarie dei finanziamenti oggetto di sospensione non devono avere posizioni debitorie classificate come in “sofferenza, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, né avere procedure esecutive in corso;
d) le rate oggetto di richiesta di sospensione devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda da parte dell’impresa;
e) le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie;
f) le operazioni di sospensione non comportano l’applicazione di commissioni e spese di istruttoria salvo eventuali costi sostenuti da Finlombarda nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione;
g) le operazioni di sospensione non comportano un aumento dei tassi di interesse praticati rispetto al contratto originario;
h) in presenza di garanzie che assistono i finanziamenti, l’estensione delle stesse, per il periodo di ammortamento aggiuntivo, è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell’operazione;
i) le operazioni di sospensione vengono effettuate senza richiesta di garanzie aggiuntive;
j) le rate sospese, per la sola quota capitale, vengono ammortizzate utilizzando, oltre che lo stesso tasso contrattuale, anche la stessa periodicità;
k) l’impresa sia in possesso di adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa;
l) le richieste di attivazione della sospensione devono essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012.
2. Operazioni di allungamento dei finanziamenti:
Operazioni di allungamento della durata dei finanziamenti per un periodo massimo pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari.
2.1 Condizioni per l’accesso all’allungamento della durata dei finanziamenti:
a) sono ammissibili alla richiesta di allungamento i finanziamenti in essere alla data del 28 febbraio 2012;
b) sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i finanziamenti che abbiano fruito della sospensione prevista dall’Avviso comune per la sospensione di debiti del 28 febbraio 2012 ed anche della presente “moratoria regionale”.
c) sono ammissibili alla richiesta di allungamento i finanziamenti che non abbiano già fruito di analogo beneficio ai sensi dell’Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011 nonché della “moratoria regionale” di cui alla DGR n.1467 del 30 marzo 2011;
d) le imprese beneficiarie dei finanziamenti oggetto di allungamento non devono avere posizioni debitorie classificate come in “sofferenza, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, né avere procedure esecutive in corso;
e) nel periodo di sospensione dell’ammortamento del mutuo, l’impresa deve aver pagato con regolarità gli interessi e, se del caso, avere, alla fine del periodo di sospensione, ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento;
f) l’impresa può richiedere l’allungamento solo al termine del periodo di sospensione dell’ammortamento del mutuo;
g) le operazioni di allungamento non comportano un aumento dei tassi di interesse praticati rispetto al contratto originario il cui periodo residuo di ammortamento, comprensivo del periodo di allungamento, non risulti superiore a 3 anni;
h) le operazioni di allungamento dei termini non comportano l’applicazione di commissioni e spese di istruttoria salvo eventuali costi sostenuti da Finlombarda nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di allungamento;
i) le operazioni di allungamento dei termini vengono effettuate senza richiesta di garanzie aggiuntive;
j) in presenza di garanzie che assistono i finanziamenti, l’estensione delle stesse, per il periodo di ammortamento aggiuntivo, è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell’operazione;
k) l’impresa sia in possesso di adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa;
l) le richieste di attivazione dell’allungamento devono essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012; qualora a tale data il finanziamento dovesse trovarsi ancora in fase di sospensione, le richieste di attivazione dell’allungamento potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013.
SCADENZA
Le richieste dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012.
LINK


Commenti

Post popolari in questo blog

MILANO – IMMIGRAZIONE - ANZIANE SFRATTATE DA CLANDESTINI, BONI: “CITTA’ ORMAI SENZA CONTROLLO SUL FRONTE IMMIGRAZIONE”

Case popolari di P.le Dateo ancora senza l'applicazione della delibera regionale in merito

AVVISO DI VENDITA ALL’ASTA DI UNITA’ IMMOBILIARI NON RESIDENZIALI L’ALER – MILANO