LA NUOVA IMU - Scheda

LA NUOVA IMU

L’art.13 del D.L. n.201/11 ha anticipato al 2012 l’entrata in vigore dell’IMU, con sensibili variazioni rispetto a quella disciplinata dai decreti sul federalismo fiscale municipale, in quanto la nuova imposta resterà solo parzialmente ai Comuni e graverà molto di più sui contribuenti, con un sensibile aumento della base imponibile.

Sono tenuti al versamento dell’imposta i medesimi soggetti passivi tenuti al pagamento dell’Ici. Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:
·         il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
·         l’usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare nulla a titolo di Imu);
·         il titolare del diritto d’uso;
·         il titolare del diritto di abitazione e degli altri diritti reali (enfiteusi, superficie);
·         il concessionario di aree demaniali;
·         il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l’immobile, non deve versare l’Imu).

Non sono invece tenuti ad effettuare alcun versamento:
·         il nudo proprietario (ossia quando sull’immobile è presente un usufrutto);
·         l’inquilino dell’immobile (l’imposta viene versata dal titolare dell’appartamento);
·         la società di leasing concedente (paga l’utilizzatore);
·         il comodatario (paga il comodante in quanto titolare dell’immobile);
·         l’affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell’azienda che l’ha concessa in affitto).

L’Imu si deve versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune (l’imposta comunque resta solo in parte nelle casse comunali, in quanto (almeno) il 50% sugli immobili diversi dalla prima casa va nelle casse dello Stato).


Fabbricati
Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare dei moltiplicatori che risultano incrementati (in media del 60%) rispetto a quelli in vigore sino al 2011 per l’Ici.

Confronto Moltiplicatori

Categoria catastale
ICI
(fino al 2011)
IMU
(dal 2012)
A (diverso da A/10)
C/2 – C/6 – C/7
100
160
B
140
140
C/3 – C/4 – C/5
100
140
A/10 e D/5
50
80
D (escluso D/5)
50
60
(65 dal 2013)
C/1
34
55

È prevista una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. n.42/04.
Il D.L. n.201/11 ha previsto che i fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, ecc.) siano imponibili con applicazione di un’aliquota ridotta (0,2% che il Comune ha facoltà di ridurre sino allo 0,1%), mentre i fabbricati rurali a destinazione abitativa sono ordinariamente imponibili (quindi con le stesse regole dei fabbricati abitativi non rurali). Il D.L. n.16/12 ha introdotto l’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), con eccezione delle provincie autonome di Trento e Bolzano che possono comunque stabilirne l’imponibilità, seppur con agevolazioni specifiche.

Terreni agricoli
Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto rivalutato del 25% a cui applicare un moltiplicatore differenziato in base al soggetto possessore. In precedenza il moltiplicatore Ici previsto per i terreni era 75. Il moltiplicatore Imu base per i terreni sarà 135 (parametro modificato in sede di conversione del D.L. n.16/12), mentre “per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110”.
Confronto Moltiplicatori



ICI
(fino al 2011)
IMU
(dal 2012)
Terreni agricoli
75
135
Terreni agricoli
(coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)
75
110

A favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli principali iscritti nella previdenza agricola è prevista anche una riduzione per scaglioni:
4    franchigia sino ad €6.000 di valore imponibile;
4    riduzione 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €6.000 e fino ad €15.500;
4    riduzione 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €15.500 e fino ad €25.500;
4    riduzione 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €25.500 e fino ad €32.000.

Aree edificabili
Per le aree edificabili si continua ad utilizzare il valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi e quindi evitare contestazioni future.
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno pagheranno in ogni caso l’Imu come fosse un terreno agricolo (quindi sul reddito dominicale e non sul valore venale), anche se gli strumenti urbanistici, Prg o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo tale immobile dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

Aliquote
Le aliquote Imu sono mediamente più elevate rispetto alle aliquote previste fino al 2011 ai fini Ici:
·         l'aliquota di base dell’imposta è infatti pari allo 0,76%. I Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il range dell’aliquota ordinaria sarà compreso tra 0,46 e 1,06%).
·         per l’abitazione principale e le relative pertinenze l’aliquota è fissata ad un livello inferiore ed è pari allo 0,4%. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. Per l’abitazione principale è prevista anche l’applicazione di detrazione.
·         l’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e i Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%, con un esonero per i comuni qualificati montani secondo l’elenco stilato dall’Istat, con specifiche deroghe per le provincie di Trento e Bolzano.
·         infine i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% (a carico del bilancio comunale, perché lo 0,38% va sempre allo Stato) nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 Tuir, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti Ires, ovvero nel caso di immobili locati. Il D.L. n.1/12 ha inoltre stabilito che i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori.


Aliquote
Range aliquota Imu
Range aliquota Ici
ordinaria
0,46% - 1,06%
0,4% - 0,7%
Abitazione principale
0,2% - 0,6%
esente
Rurali strumentali
0,1% - 0,2%
esenti
Fabbricati “strumentali”
0,4% - 1,06%
0,4% - 0,7%
Immobiliari di costruzione
0,38% - 1,06%
0,4% - 0,7%

Per il solo anno 2012, le aliquote effettivamente deliberate dal Comune comunque andranno verificate solo in sede del versamento del saldo (16 dicembre); per il versamento dell’acconto è previsto il versamento sulla base delle aliquote e detrazioni di base, con conguaglio a saldo.

Per gli immobili posseduti dai Comuni è stata disposta l’esenzione, con una contestuale ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (in pratica da un lato il Comune non versa allo Stato l’IMU sui propri immobili, la qual cosa sarebbe in effetti un paradosso, dall’altro però lo Stato taglia ulteriormente i trasferimenti ai Comuni).
Per i disabili, nonostante diversi odg presentati alla Camera dalla Lega Nord e votati all’unanimità, nulla è stato disposto. Dunque, i disabili non avranno alcuna agevolazione ulteriore.
COME VERSARE L’IMU

Le regole di base per il versamento dell’Imu sono le stesse da tempo dell’Ici, ossia:
·         un acconto da versare entro il 16 giugno;
·         un versamento a saldo entro il 16 dicembre.
Con la conversione del D.L. n.16/12 si è pero intervenuti per introdurre delle regole specifiche applicabili al solo periodo d’imposta 2012.
Vi sono ben 4 regole transitorie introdotte per il periodo d’imposta 2012: una previsione generale, una per l’abitazione principale e le relative pertinenze, due per i fabbricati rurali.

È stata infatti introdotta una previsione generale applicabile a tutte le fattispecie: in deroga all’ordinario meccanismo di acconto/saldo, per il solo periodo d’imposta 2012, il pagamento della prima rata dell’Imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione ordinaria: quindi per la scadenza di giugno si tratterà di utilizzare le aliquote standard (0,4% per abitazioni principali, 0,76% per gli altri immobili) e le detrazioni relative all’abitazione principale (sia quella standard che la maggiorazione prevista per i figli conviventi al ricorrere delle condizioni richieste dalla norma). La verifica delle aliquote e delle detrazioni effettivamente applicabili sarà quindi rinviata a dicembre: la seconda rata sarà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata (quindi scomputando quanto già versato in precedenza). Si deve notare come il meccanismo descritto risulta essere obbligatorio e non una  facoltà: ciò sta a significare che, nel caso in cui il Comune avesse deliberato aliquote inferiori a quelle standard, comunque il contribuente sarà chiamato al versamento in acconto in ragione delle aliquote di base, rinviando ogni eventuale riduzione approvata dal Comune alla scadenza di dicembre.

Abitazione principale e pertinenze
Per il versamento dell’imposta relativa all’abitazione principale e alle pertinenze, per il 2012, è prevista una ripartizione in 3 rate (è comunque possibile effettuare il versamento in 2 rate):
·         La prima rata, pari ad un terzo dell’imposta calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni standard, deve essere versata corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno
·         La seconda rata, pari anche questa ad un terzo dell’imposta calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni standard, va versata entro il 17 settembre
·         Entro il 17 dicembre dovrà invece essere determinata l’imposta effettivamente dovuta a saldo scomputando quanto già versato attraverso le prime due rate.
La soluzione descritta è comunque facoltativa: chi possiede altri immobili oltre all’abitazione principale (immobili che devono obbligatoriamente rispettare la ripartizione in due rate), può anche decidere di gestire l’imposta 2012 in sole due scadenze.

Fabbricati rurali
Vengono stabilite due specifiche deroghe relative alle modalità di pagamento dell’imposta dovuta per i fabbricati rurali:
·         Per i fabbricati rurali già iscritti al catasto dei fabbricati con attribuzione di rendita, la prima rata è versata nella misura del 30% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base, mentre la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
·         Con riferimento ai fabbricati rurali iscritti al catasto terreni e che si devono iscrivere al catasto dei fabbricati entro il prossimo 30 novembre, il versamento 2012 va effettuato in un'unica soluzione entro il 18 dicembre.


ATTENZIONE!
Poiché vi è una forte incertezza del gettito prodotto dall’IMU, il Governo ha la facoltà, entro il 10 dicembre, in deroga alle normali disposizioni in merito alla tassazione e in deroga allo Statuto del Contribuente, di modificare le aliquote di base (0,4% e 0,76%).
Questo evidentemente determina una situazione di estrema incertezza per i contribuenti e per i bilanci dei Comuni, che a loro volta possono modificare le loro aliquote fino al 30 settembre.
Sia l’Anci che le Associazioni dei Consumatori hanno denunciato l’estrema approssimazione delle previsioni statali.
L’Anci ha stimato che le stime di gettito IMU effettuate dal Governo siano in media più elevate del 20% rispetto al gettito reale che perverrà ai Comuni, pertanto è molto probabile che il Governo dovrà rideterminare le suddette aliquote di base.

Per quanto finora analizzato, possiamo dire che il Governo ha quindi scelta la via di una forte imposizione, perché tra i 9,2 miliardi dell'Ici e i 21,4 dell'Imu c'è un aumento del 133%, mentre i Comuni perdono il 30% delle entrate. Numeri come questi mostrano che c'è stata scarsa fiducia nella possibilità di innescare meccanismi virtuosi come invece già accaduto a livello locale. Fra il 2009 e oggi i Comuni hanno ridotto la spesa del 10%, da 70 a meno di 64 miliardi. Con una dinamica simile, lo Stato risparmierebbe 80 miliardi all'anno.

Le scadenze

Rateizzazione ordinaria

Modalità di calcolo
scadenza
Acconto
50% imposta calcolata con aliquote base
18 giugno 2012
Saldo
Conguaglio con aliquote definitive
17 dicembre 2012

Rateizzazione per abitazione principale e pertinenze
comunque possibile la ripartizione in due rate (vedi tabella precedente)

Modalità di calcolo
scadenza
Acconto
1/3 imposta calcolata con aliquote e detrazioni base
18 giugno 2012
Acconto
1/3 imposta calcolata con aliquote e detrazioni base
17 settembre 2012
Saldo
Conguaglio con aliquote e detrazioni definitive
17 dicembre 2012

Fabbricati rurali

Modalità di calcolo
scadenza
Acconto
30% imposta calcolata con aliquote base
18 giugno 2012
Saldo
Conguaglio con aliquote definitive
17 dicembre 2012

Fabbricati rurali iscritti entro il 30 novembre 2012

Modalità di calcolo
scadenza
Acconto
Nessun acconto dovuto
- -
Saldo
Conguaglio con aliquote definitive
17 dicembre 2012

Le modalità di versamento e i nuovi codici tributo
Il versamento dell’IMU dovrà essere effettuato necessariamente SOLO attraverso il modello F24, da presentarsi in banca o in posta (per i possessori di partita IVA esclusivamente in via telematica). Non è più possibile pagare con i bollettini precompilati.
La R.M. n.35/E del 12 aprile 2012 ha istituito i nuovi codici tributo, dove per ciascuna tipologia di immobile viene distinto il versamento a favore del Comune da quello spettante all’Erario, distinzione che ovviamente non interessa l’abitazione principale ed i fabbricati rurali (visto che per tali immobili il gettito è interamente a favore del Comune). La quota erariale è pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base delle aliquote standard.

I codici tributo
3912
IMU – abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE
3913
IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE
3914
IMU – terreni – COMUNE
3915
IMU – terreni – STATO
3916
IMU – aree fabbricabili – COMUNE
3917
IMU – aree fabbricabili – STATO
3918
IMU – altri fabbricati – COMUNE
3919
IMU – altri fabbricati – STATO
3923
IMU – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE
3924
IMU – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE

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