I punti principali della riforma Gelmini
ADOZIONE DI UN CODICE ETICO - Al momento non ci sono regole per garantire trasparenza nelle assunzioni e nell’amministrazione. Con la viene previsto il varo di un codice etico per evitare incompatibilità e conflitti di interessi legati a parentele. Alle università che assumeranno o gestiranno le risorse in maniera non trasparente verranno ridimensionati i finanziamenti ministeriali.
PARENTOPOLI - Divieto di chiamata, da parte delle università, per docenti che abbiano un grado di parentela "fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un consigliere di amministrazione dell’ateneo".
TETTO AI RETTORI - Un rettore potrà rimanere in carica un solo mandato, per un massimo di sei anni, inclusi quelli già trascorsi prima della riforma. Allo stato attuale ogni università decide il numero dei mandati possibile.
ORGANI ACCADEMICI - La riforma introduce una distinzione netta di funzioni tra Senato e consiglio d’amministrazione. Il Senato avanzerà proposte di carattere scientifico ma sarà il cda, cui è affidato anche compito di programmazione, ad avere la responsabilità chiara delle assunzioni e delle spese, anche delle sedi distaccate. Il consiglio di amministrazione non sarà elettivo, avrà il 40 per cento di membri esterni e il presidente potrà essere un esterno. Al posto del direttore amministrativo verrà istituita la figura del direttore generale, che si configurerà come un vero e proprio manager dell’ateneo.
VALUTAZIONE - Molti nuclei di valutazione sono oggi in maggioranza composti da docenti interni. Con la riforma dovranno avere una maggiore presenza di membri esterni per garantire una valutazione oggettiva e imparziale. Prevista anche la valutazione dei professori da parte degli studenti, determinante per l’attribuzione dei fondi del Miur agli atenei.
FUSIONI - Agli atenei sarà dato modo di fondersi tra loro o aggregarsi su base federativa per evitare duplicazioni e abbattere costi inutili a favore della qualità della didattica e della ricerca.
DIDATTICA - Attualmente ogni professore è oggi rigidamente inserito in settori scientifico-disciplinari spesso molto piccoli, anche con solo 2 o 3 docenti. In futuro saranno ridotti per evitare che si formino micro-settori, passando dagli attuali 370 alla metà, con una consistenza minima di 50 ordinari ciascuno.
RIORGANIZZAZIONE INTERNA - Per evitare la moltiplicazione di facoltà, ogni ateneo potrà averne al massimo 12 per ateneo.
CONCORSI - Il ddl introduce l'abilitazione nazionale come condizione per l’accesso all’associazione e all’ordinariato. L’abilitazione è attribuita da una commissione nazionale sulla base di specifici parametri di qualità. I posti saranno poi attribuiti a seguito di procedure pubbliche di selezione bandite dalle singole università, cui potranno accedere solo gli abilitati.
COMMISSIONI - Le commissioni di abilitazione nazionale saranno composte di autorevoli con membri italiani e, per la prima volta, anche stranieri; avranno cadenza regolare annuale dell’abilitazione a professore, in modo da evitare lunghe attese e incertezze; attribuzione dell’abilitazione, a numero aperto, sulla base di criteri di qualità stabiliti con decreto ministeriale, sulla base di pareri dell’Anvur e del Cun.
RECLUTAMENTO DOCENTI - Distinzione tra reclutamento e progressione di carriera, con l'intenzione di porre fine ai "finti" concorsi banditi per promuovere un interno; entro una quota prefissata (1/3), i migliori docenti interni all’ateneo che conseguono la necessaria abilitazione nazionale al ruolo superiore potranno essere promossi con meccanismi chiari e meritocratici; messa a bando pubblico per la selezione esterna di 2/3 delle posizioni di ordinario e associato per ricreare una vera mobilità tra sedi, oggi quasi azzerata; procedure semplificate per i docenti di università straniere che vogliono partecipare alle selezioni per posti in Italia.
ACCESSO PER I GIOVANI STUDIOSI - Revisione e semplificazione della struttura stipendiale del personale accademico per eliminare le penalizzazioni a danno dei docenti più giovani; revisione degli assegni di ricerca per introdurre maggiori tutele, con aumento degli importi; abolizione delle borse post-dottorali, sottopagate e senza diritti; nuova normativa sulla docenza a contratto, con abolizione della possibilità di docenza gratuita se non per figure professionali di alto livello
RICERCATORI - Riforma del reclutamento, con l’introduzione di un sistema di tenure-track: contratti a tempo determinato di sei anni (3+3). Al termine dei sei anni se il ricercatore sarà ritenuto valido dall’ateneo sarà confermato a tempo indeterminato come associato. In caso contrario, per evitare il fenomeno dei "ricercatori a vita", terminerà il rapporto con l’università ma il ricercatore maturerà titoli utili per i concorsi pubblici. Inoltre, il provvedimento abbassa l'età in cui si entra di ruolo in università, da 36 a 30 anni, con uno stipendio che passa da 1300 euro a 2100.
GESTIONE FINANZIARIA - Introduzione della contabilità economico-patrimoniale uniforme, secondo criteri nazionali concordati tra MIUR e Tesoro. Come è: i bilanci delle università non sono chiari e non calcolano la base di patrimonio degli atenei; Come sarà: i bilanci dovranno rispondere a criteri di maggiore trasparenza. Debiti e crediti saranno resi più chiari nel bilancio.
BORSE DI STUDIO - Sarà costituito un fondo nazionale per il merito al fine di erogare borse di merito e di gestire su base uniforme, con tassi bassissimi, i prestiti d’onore.
MOBILITA' E ASPETTATIVA - Sarà favorita la mobilità all’interno degli atenei. Possibilità per chi lavora in università di prendere 5 anni di aspettativa per andare nel privato senza perdere il posto.
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