Testo Senato Federale
SENATO
DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------
753a SEDUTA PUBBLICA
MERCOLEDÌ
27 GIUGNO 2012
(Pomeridiana)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
2.550 (testo 2)
Approvato nel testo emendato
Sostituire
l'articolo con il seguente:
«Art.
2. - (Senato Federale della Repubblica). - 1. L'articolo 57 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art
57. - Il Senato Federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta
senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due,
la Valle d'Aosta Valle d'Aosta uno.
La
ripartizione dei seggi fra le Regioni previa applicazione delle disposizioni
del secondo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi
e dei più alti resti.
L'elezione
del Senato Federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che
garantisce la rappresentanti territoriale da parte dei senatori. Partecipano ai
lavori del Senato Federale della Repubblica, secondo le modalità previste dal
suo regolamento, con diritto di voto sulle materie di legislazione concorrente
ovvero di interesse degli enti territoriali due rappresentanti per ogni
Regione, eletti tra i propri componenti con voto limitato, all'inizio di ogni
legislatura regionale, da ciascun consiglio o assemblea regionale. Per la
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome
eleggono ciascuno un rappresentante.
I
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno
diritto, e se richiesti l'obbligo, di intervenire alle sedute del Senato. Il
regolamento del Senato disciplina le modalità della loro partecipazione"».
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